Condizioni generali di contratto

I. Ambito ed esecuzione dell’incarico
1. Per determinare l’entità dei servizi da fornire da parte dell’incaricato, prevale l’incarico conferito.
2. L’incarico viene eseguito secondo i principi di una pratica professionale corretta.
3. L’incaricato considererà come corrette le informazioni fornite dal committente, in particolare i dati numerici, a meno che non riscontri evidenti inesattezze.
4. La verifica dell’accuratezza, completezza e correttezza dei documenti e dei dati forniti, in particolare della contabilità e del bilancio, fa parte dell’incarico solo se ciò è stato concordato per iscritto.
II. Obbligo di riservatezza
5. L’incaricato è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni che vengono a sua conoscenza nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico, a meno che il committente non lo esenti da tale obbligo. L’obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
III. Partecipazione di terzi
6. Per l’esecuzione dell’incarico, l’incaricato è autorizzato a coinvolgere dipendenti, terzi esperti e aziende (diritto di sostituzione).
7. Anche i terzi sono tenuti al segreto professionale.
IV. Eliminazione dei difetti
8. Il committente ha diritto all’eliminazione di eventuali difetti. Va data all’incaricato l’opportunità di effettuare correzioni.
V. Responsabilità
9. L’incaricato è responsabile dei suoi stessi errori e di quelli dei suoi ausiliari.
10. In generale, l’incaricato è responsabile con la stessa diligenza di un dipendente in un rapporto di lavoro (art. 398 cpv. 1 CO).
VI. Obblighi del committente
11. Il committente è tenuto a collaborare per quanto necessario per l’esecuzione corretta dell’incarico. In particolare, deve consegnare all’incaricato, senza sollecitazione, tutti i documenti necessari per l’esecuzione dell’incarico in modo completo e tempestivo, in modo che l’incaricato abbia a disposizione un tempo adeguato per l’elaborazione. Lo stesso vale per l’informazione su tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero essere rilevanti per l’esecuzione dell’incarico.
12. Il committente deve astenersi da qualsiasi atto che possa compromettere l’indipendenza dell’incaricato.
VII. Determinazione della retribuzione
13. L’onorario viene concordato individualmente.
VIII. Risoluzione del contratto
14. Il contratto si conclude con l’esecuzione del servizio concordato, con la scadenza del termine concordato o con la revoca.
15. Un incarico a tempo indeterminato può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca deve essere effettuata per iscritto. La revoca inopportuna comporta l’obbligo del risarcimento del danno.
16. In caso di revoca del contratto da parte dell’incaricato, per evitare danni al committente, devono essere comunque compiute tutte le azioni che sono ragionevoli e che non ammettono alcun ritardo.
IX. Conservazione e consegna dei risultati del lavoro e dei documenti di lavoro
17. L’incaricato è tenuto a conservare i documenti di lavoro per un periodo di dieci anni dalla conclusione dell’incarico. Tuttavia, tale obbligo si estingue prima della scadenza di questo periodo se l’incaricato ha chiesto per iscritto al committente di ricevere i documenti di lavoro e il committente non ha seguito tale richiesta entro sei mesi dal ricevimento.
18. I documenti di lavoro comprendono tutti i documenti che l’incaricato ha ricevuto dal committente o per suo conto nell’ambito della sua attività professionale.
X. Legge applicabile
19. Per l’incarico si applica il diritto svizzero.
XI. Foro competente
20. Il foro competente è il luogo dell’incaricato.